Statuto


Art.1
E’ costituita con sede a Porto Torres, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un’associazione di promozione sociale denominata “Società Italiana per lo sviluppo della Cultura cyber e delle nuove tecnologie”, d’ora in avanti chiamata “l’associazione”

Art. 2

  1. L’Associazione ha sede in Porto Torres, via Mario Bazzoni 70. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
    Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo della associazione.
  2. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3

  1. L’Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura dell’elettività e gratuità delle cariche associative.
    Per il perseguimento delle predette finalità, l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) l’associazione è creata allo scopo di promuovere la cultura cyber, delle nuove tecnologie e dell’intelligence, attraverso webinar, corsi on-line o in presenza, convegni, la creazione o il finanziamento di una squadra per la partecipazione alle competizioni del settore, partecipazione a convegni nazionali e internazionali, lezioni presso le scuole di ogni ordine e grado, con lo scopo di avvicinare i giovani al settore;

  1. Allo scopo di supportare lo svolgimento delle suddette attività, l’associazione potrà avvalersi di:
    a. un sito web;
    b. strumenti di comunicazione avanzata;
    c. strumenti di formazione avanzata quali piattaforme per realizzazione di corsi
    e webinar;
    d. ogni altro strumento utile al perseguimento degli obiettivi dell’associazione.
  2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  3. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

  1. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
    L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.
    Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
  2. L’Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti – nazionali o esteri – che perseguono le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependo, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.

Art. 4

  1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
    All’associazione possono aderire le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
    Tutti gli associati hanno eguali diritti.
    Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
  2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.5

  1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare richiesta di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza.
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alla deliberazione degli organi sociali.

  1. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto.
    Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
  2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
    L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta, salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
    Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
  3. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Art.6

  1. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché – se maggiorenne – ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
  2. Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

a. frequentare i locali sociali; prendere parte alle attività promosse dall’Associazione o da altri Enti.
b. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
c. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo.

  1. I soci con la richiesta di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

Art. 7
I soci sono tenuti:

1) al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
2) al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici per la gestione dei servizi o il consumo di materiale e cose;
3) alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8
Il socio cessa di far parte dell’associazione:

a) per dimissioni;
b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
c) per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
e) per radiazione;
f) per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

a) avvertimento;
b) ammonizione;
c) diffida;
d) sospensione a tempo limitato;
e) radiazione.

Art. 9 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
2) da contributi, erogazioni donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
  2. Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
    Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante solleci- tazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Rendiconto economico e finanziario
Art. 11

  1. Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
  2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro.

In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

  1. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.
    L’Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
  2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Utili, avanzi di gestione, fondi, riserve

Art. 12
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Organi dell’Associazione

Art. 13
Sono organi dell’Associazione:

a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l’organo di controllo;
e) il collegio dei probiviri (ove eletto).

Assemblea

Art. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’assemblea.

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Verbale.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto.
Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio
segreto.

Assemblea ordinaria

Art. 15
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Essa:

  • Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • Elegge il Consiglio Direttivo;
  • Approva il rendiconto economico – finanziario consuntivo;
  • Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria. Assemblea straordinaria

Art. 16

L’Assemblea straordinaria è convocata:

  • tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci in regola col pagamento delle quote associative.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modifiche allo Statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno;

Art. 18
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti eletti fra i soci, e dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e se lo ritiene opportuno il Vice Presidente, il Segretario , fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.

Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente e/o straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal socio iscritto da più tempo e più anziano d’età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.
In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l’assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 22
Il Consiglio Direttivo deve:

  • Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci.
  • Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • Approvare il rendiconto economico-finanziario.
  • Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
  • Formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
  • Nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  • Favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell’ esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominati.
    Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 23
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 24

  1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 comma II del Codice del Terzo settore.
  2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
  3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;b) verifica se il bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d’esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

  1. L’Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Dura in carica tre anni (mentre il Consiglio direttivo “quattro”: questo potrebbe creare problemi alla “macchina” burocratica/operatività…) ed i suoi componenti sono riconfermabili.
    Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
  3. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.
  4. Fermo restando il controllo contabile, all’Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo settore.
  5. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25

  1. È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
  2. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna della Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
  3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
  4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
  5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
  6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto.
    Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili (stessa considerazione precedente).
  7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Scioglimento dell’associazione

Art. 26

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
  2. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 28

  1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
  2. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di prorogatio con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori.
    Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla prorogatio una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell’organismo, così come sopra disposta.
  3. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell’art. 148 del TUIR e al comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all’art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
  4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.